BOZZA DI LEGGE COMPLETA

                     DEPOSITATA DAL M.S.E. ALLE ISTITUZIONI DI GOVERNO 

                                         TUTELA DELLA BIODIVERSITA'

                         NELLA   GESTIONE   DEL   PRELIEVO   VENATORIO

 

                                                 NOTA INTRODUTTIVA

Bozza di legge redatta e studiata sulle basi dettate dall'Unione Europea e già in precedenza recepita dalle altre nazioni quale: la Francia, la Spagna, la Germania i Paesi Bassi e la maggiore parte delle nazioni U.E. Il Dipartimento Nazionale per la tutela della Biodiversità, nella gestione della Caccia e del Territorio. Nuova Figura Giuridica per l’amministrazione e la regolamentazione futura dell’attività venatoria, (si sostituisce all’I.S.P.R.A.) La caccia fa parte delle nostre tradizioni culturali e deve beneficiare di misure che ne salvaguardino la sua esistenza e proseguimento. Anche l'Italia come tutti i paesi U.E. deve adeguarsi alle normative del diritto dell'Unione Europea, che delinea le funzioni dei cacciatori. L'Unione Europea riconosce alle Federazioni Venatorie le funzioni che debbono avere i propri cacciatori riconoscendone i ruoli in materia di ambiente, di elaborazione dei piani di caccia, di regolazione della selvaggina e degli organi di controllo, dando a loro una nuova figura quella di gestore della Biodiversità per una caccia ecosostenibile. La storia ci insegna che i primi ambientalisti e gestori del patrimonio ambientale e faunistico siamo noi cacciatori, questo sta a dimostrare quanto sia correlata una corretta gestione della biodiversità con un prelievo oculato e responsabile. Pertanto, oggi si sente il bisogno di cambiare la legge n. 157 / 92 una vecchia legge che non rappresenta più il mondo venatorio in quanto non sa dare risposte idonee ai problemi attuali. La nuova legge venatoria si baserà su dati scientifici, attuali e non ideologici, terrà conto della fauna in soprannumero, di quella che arreca seri danni all'agricoltura e di quella pericolosa per l'uomo, perché dobbiamo tutelare sì le economie e le tradizioni ma soprattutto in primis l'incolumità dei cittadini. L'8 febbraio scorso è stata introdotta un’importante novità nella Carta costituzionale: l'impegno anche nell’interesse delle generazioni future a tutelare l'ambiente, la biodiversità, ecosistemi e animali. La caccia è lo strumento di conservazione degli habitat ed è necessaria per il controllo e la tutela della biodiversità. Pertanto, spetta soprattutto ai protagonisti del settore venatorio curare questo nuovo inizio in modo attivo e indispensabile.      

                                                  NUOVO ENTE PUBBLICO

                                       Istituzione del nuovo Ente Nazionale

L'amministrazione della caccia rientra nelle competenze del Ministero dell'Agricoltura in questo ministero vengono discusse tutte le questioni riguardanti l'attività venatoria, l'organo di consulenza di questo ministero è la sua commissione. (Commissione del Dipartimento Nazionale per la tutela della Biodiversità, nella gestione della caccia e del territorio.) Questo organo è chiamato ad esprimersi con pareri tecnico scientifici, atti ad individuare i provvedimenti più opportuni per preservare la fauna, sviluppare il patrimonio venatorio e per migliorare le condizioni di esercizio della caccia nel rispetto dell'equilibrio biologico. Il Dipartimento Nazionale per la Biodiversità, nella gestione della caccia e del territorio sostituisce l'attuale I.S.P.R.A. e subentra con la presente legge a costituire il nuovo organo tecnico faunistico venatorio nazionale.

La commissione del dipartimento nazionale per la tutela della biodiversità, nella gestione della caccia e del territorio è composta da esperti laureati in materie faunistiche e da biologi già facenti parte dei singoli uffici regionali per la tutela dell’ambiente. Compito degli uffici regionali è quello di redigere periodicamente le relazioni sullo stato attuale del loro territorio, della fauna stanziale e di quella migratoria, dei piani di abbattimento di alcune specie pericolose o dannose o in esubero, richieste fatte ogni anno dalla commissione europea a cui dobbiamo dare esaudienti risposte. Le singole relazioni annuali regionali sono indispensabili alla commissione nazionale del dipartimento per la Biodiversità per poter redigere annualmente e dettagliatamente il Calendario venatorio Nazionale.

a) L'amministrazione della caccia rientra oggi nelle competenze del Ministero dell’Agricoltura nell’ambito del quale vengono trattate le questioni riguardanti l'attività venatoria. Il nuovo organo a livello nazionale di consulenza con il ministero dell’Agricoltura sarà la commissione del dipartimento nazionale per la tutela della biodiversità, nella gestione della caccia e del territorio e non più l’attuale I.S.P.R.A. La nuova figura statale e regionale quale: il dipartimento nazionale e i dipartimenti regionali, vanno a sostituire tutti gli organi istituzionali oggi previsti dalla legge n. 157 / 92 e a livello nazionale che regionale (A.T.C.). Questo organo è chiamato ad esprimersi con formali pareri atti ad individuare i provvedimenti più opportuni per preservare: gli habitat naturali, la fauna, sviluppare il patrimonio venatorio e per migliorare le condizioni di esercizio della caccia nel rispetto della biodiversità. Esso deve tenere conto di tutte le relazioni inviate dai singoli uffici regionali per poter emanare nel mese di giugno tutte le disposizioni venatorie nazionali, ovvero: “il calendario nazionale della caccia, “quest’ultimo verrà pubblicato On – Line e pertanto visibile a tutti. Il dipartimento nazionale viene rinnovato ogni cinque anni. A questo istituto spetta l'applicazione della presente legge.

b) Con decreto del presidente del consiglio dei ministri si approva il nuovo istituto dipartimentale nazionale. La commissione nazionale del nuovo Istituto è composto: dal direttore figura statale e dai rappresentanti esperti laureati in scienze faunistiche, da biologi per lo studio del territorio, un delegato rappresentante della confederazione italiana delle associazioni dei cacciatori, un delegato responsabile delle Forze dell'ordine carabinieri forestale, dai rappresentanti delegati di tutti i singoli uffici regionali per la biodiversità, che con le loro relazioni e dati scientifici specifici per specie concorrono a delineare l'indirizzo nazionale tecnico scientifico e faunistico venatorio.  

c) Oggi la commissione europea riconosce esclusivamente come unico negoziatore di parte l'istituto del dipartimento della biodiversità e della Fauna selvatica di ogni nazione UE.

 

                                          NUOVO ENTE PUBBLICO

Istituzione del nuovo Ente Regionale

Dipartimento regionale per la tutela della biodiversità nella gestione della caccia e del territorio. (direttamente sotto il controllo del Dipartimento Nazionale)

Ogni singola regione ha il suo ufficio dipartimentale per la tutela della Biodiversità nella gestione della caccia e del territorio, tutti facenti capo al Dipartimento Nazionale.

d) Al dipartimento regionale sono conferiti i compiti di organo tecnico scientifico venatorio e consuntivo locale. Questo nuovo ufficio è composto da una commissione interna che a sua volta si compone di un presidente, di un delegato della confederazione italiana delle associazioni dei cacciatori, da esperti laureati in scienze faunistiche, da biologi e da un rappresentante dei carabinieri forestali. La commissione si relazionerà periodicamente con il dipartimento nazionale e concorrerà con i propri dati tecnico scientifici (esclusivamente per la sua area regionale), a delineare il calendario venatorio nazionale. Presso il dipartimento regionale della biodiversità, sono istituiti corsi di specializzazione post- universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Le regioni a statuto speciale esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive e nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.                

                                                           ART. 1

                                                   Fauna Selvatica

Comma 1 La Fauna selvatica è parte oggettiva e integrante della Biodiversità e va tutelata e controllata nell’interesse nazionale e internazionale.

Comma 2 L’esercizio venatorio è consentito: per fini economici, pubblici e sociali, per lo sviluppo del turismo venatorio, per l’esigenza di contenimento della fauna dannosa e pericolosa per l’uomo, per la salvaguardia delle coltivazioni agricole e per la tutela e il conseguimento degli obbiettivi che di volta in volta potranno presentarsi a discapito della biodiversità nazionale e internazionale.

Comma 3 Nuova figura l’ufficio comunale della biodiversità, (oggi ufficio per l'ambiente) deve annualmente censire con un rapporto ben dettagliato il numero della fauna selvatica autoctona insistente sul territorio e se ve ne sono determinare le aree ambientali deturpate del loro naturale habitat, tale relazione dovrà essere inviata annualmente alla regione. Ove si accerti la mancanza della percentuale stabilita dal L.R. 17/05/1994 N° 14 che stabilisce il carico per ettaro di fauna selvatica autoctona in n° 3 capi minimo il comune può ovviare progettando insieme alla confederazione italiana delle associazioni dei cacciatori allevamenti di selvaggina autoctona atta al ripopolamento (ripopolamenti da effettuarsi con lanci fatti da cacciatori esclusivamente nei mesi di marzo Aprile). Gli allevamenti di selvaggina verranno programmati e gestiti direttamente dall’ufficio comunale della biodiversità in modo concorde con la sede comunale della confederazione venatoria. Il sindaco di ogni comune potrà autorizzare delle battute specifiche alla selvaggina in esubero e dannosa per le specie autoctone e per le culture agricole in atto, il controllo di queste azioni speciali spettano alle forze dell’ordine dei carabinieri forestali e alla polizia provinciale.

Comma 4 Ogni Regione in modo autonomo e per tramite del proprio ufficio della biodiversità ha l’obbligo di controllare il livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, deve provvedere entro il mese di giugno, ad emettere le relazioni annuali sullo stato attuale del territorio, della fauna selvatica e degli habitat naturali. Le relazioni dovranno elencare le aree in buona conservazione e segnalare quelle che hanno subito gravi danni ambientali, il censimento della selvaggina stanziale venabile e quella protetta presente nel territorio, importante è il resoconto sul numero della fauna dannosa e pericolosa per l’uomo, per gli animali domestici e per quelli d’allevamento. Tali ragguagli sono indispensabili al dipartimento nazionale per la biodiversità per poter redigere le disposizioni nazionali annuali sulla caccia e nel caso specifico poter elencare i provvedimenti straordinari presi o da prendere a tutela dell’uomo, degli animali domestici e d’allevamento.          

Comma 5 Le Regioni, le Università, le associazioni venatorie e quelle ambientali autorizzate con delega regionale hanno l’opportunità di istituire lungo le rotte dell’avifauna migratoria avamposti atti a poter studiare e relazionare dati scientifici per ogni specie di uccelli, dati che saranno inoltrati annualmente al Dipartimento Nazionale che le invierà come da direttiva alla commissione europea.

                                                                ART. 2

                                                     Oggetto della tutela

Comma 1 Fanno parte della fauna selvatica le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.

Comma 2 Le specie protette e particolarmente protette possono essere soggette al controllo numerico, con censimento e gestite eccezionalmente ed eventualmente con un piano di abbattimento. L’eccezione può verificarsi quando la specie oggetto di controllo diventino un pericolo per l'uomo o per gli animali d'allevamento. (oggi le specie oggetto di un possibile controllo sono il Lupo, Orso, il cinghiale, Il Gabbiano, gli storni, le nutrie.)

Comma 3 Le specie particolarmente protette sono le seguenti: A) Mammiferi: Lupo, Sciacallo Dorato, Orso, Martora, Puzzola, Lontra, Gatto Selvatico, Lince, Foca Monaca, tutte le specie di cetacei, Cervo Sardo, Camoscio d'Abruzzo. B) Uccelli : Marangone Minore, Marangone dal Ciuffo, tutte le specie di Pellicani, Tarabuso, tutte le specie di Cicogne, Spatola, Mignattaio, Fenicottero, Cigno Reale, Cigno Selvatico, Volpoca, Fischione Turco, Gobbo Rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni, Pollo Sultano, Otarda, Gallina Prataiola, Gru, Piviere Tortolino, Avocetta, Cavaliere D'Italia, Occhione, Pernice di Mare, Gabbiano Corso, Gabbiano Corallino, Gabbiano Roseo, Sterna Zampenere, Sterna Maggiore, tutte le specie di Rapaci notturni, Ghiandaia Marina, tutte le specie di Picchi e Gracchio Corallino. C) Le norme della presente legge non si applicano alle Talpe, ai Ratti, ai Topi, alle Arvicole. Possono diventare oggetto di possibile tutela tutte le specie che la commissione europea nelle direttive comunitarie indica come minacciate di estinzione.

                                                               ART. 3

                                                 Divieto di Uccellagione

È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e cattura di uccelli e mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

                                                               ART.4

                    Cattura temporanea e inanellamento inamovibile non invasivo

Comma 1 Le regioni possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università, il consiglio nazionale delle ricerche, i musei di storia naturale, la confederazione venatoria ad effettuare a scopo di ricerca scientifica o studio la cattura o l'inanellamento non invasivo di mammiferi e uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. L'attività di inanellamento (non invasivo in plastica) può essere svolta solo da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalla regione e spetta solo ad un personale qualificato e valutato idoneo, (allevatori iscritti alla F.O.I.). Gli impianti di cattura per l'inanellamento non invasivo e cessione a fini di richiamo può essere svolta dalla regione a mezzo del suo personale specializzato e anche agli iscritti alla confederazione italiana delle associazioni dei cacciatori dopo ottenuta la specifica autorizzazione dalla regione. Il controllo e il periodo viene dichiarato annualmente dalla Regione.

Comma 2 Possono essere catturati da chi ne è autorizzato dall' ufficio della biodiversità regionale e al solo fine di richiamo, le specie di uccelli: Allodola, Fringuello, Cesena, Tordela, Tordo Bottaccio, Tordo Sassello, Storno, Merlo, Pavoncella, Colombaccio, per tutte le altre specie eventualmente catturate, quest’ultime devono essere inanellate dagli addetti e immediatamente liberate.

Comma 3 Chiunque catturi o rinviene un uccello inanellato deve darne notizia all'ufficio di recupero della fauna regionale o del comune dove viene abbattuto o rinvenuto.

Comma 4 Spetta all'ufficio di recupero della fauna selvatica regionale l'ordine di soccorso la detenzione temporanea e la successiva concessione in adozione definitiva della fauna selvatica in difficoltà. Possono fare richiesta di adozione definitiva con relativo inanellamento anche i cacciatori che hanno prelevato e curato la singola specie di fauna selvatica venabile da loro ferita.

                                                           ART. 5

                  Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi

Comma 1 L'Ufficio di Biodiversità regionale emana le norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati e appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami. I cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento non possono detenere un patrimonio complessivo di richiami che superi le 100 unità. Tutti i richiami devono essere inanellati e numerati con R.N.A. leggibile in modo da risalire all’allevatore. La forma ancestrale deve essere accompagnata da foglio di cessione.

Comma 2 E’ vietato l'uso di richiami non identificabili.

Comma 3 Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi. Non sono considerati fissi gli appostamenti per la caccia ai tordi, ai colombacci, agli ungulati.

Comma 4 L'accesso all'appostamento fisso è consentito al titolare e alle persone autorizzate dallo stesso.

                                                          ART 6

                                                     Tassidermia

Comma 1 Il Tassidermista con regolare autorizzazione può detenere spoglie di specie cacciabili e il possesso di vari trofei e preparazioni tassidermiche.

Comma 2 I Tassidermisti devono denunciare alle autorità competenti le richieste d' impagliare trofei o imbalsamare specie protette. L'inadempienza comporta una sanzione pecuniaria.

                                                            ART.7

                                      Piani faunistici venatori regionali

Comma 1 Il territorio di ogni regione è soggetto al controllo, allo sviluppo e tutela della biodiversità e ciò mediante una pianificazione faunistica venatoria preventiva. La commissione regionale per la biodiversità ha gli oneri e l’obbligo di :

a) Per l’ambiente: verificare lo stato agro silvi pastorale del territorio; dovrà tramite gli organi di polizia individuare quelle aree geograficamente naturali che negli anni sono state oggetto di deturpamento, d'inquinamento e distruzione del proprio habitat naturale, con il conseguente abbandono della sua flora e fauna stanziale. La Commissione regionale dovrà redigere un piano di ripristino con un progetto che mira a riequilibrare l'habitat con l'obbiettivo finale di ripristinare il territorio naturale distrutto, deturpato, o inquinato e renderlo di nuovo idoneo alla sopravvivenza della flora e della fauna autoctona dei luoghi. (attenersi alla percentuale stabilita dal L.R. 17/05/1994 N° 14)

b) Per la caccia: verificare il territorio e censire con atti formali scientifici lo stato e la distribuzione della fauna selvatica autoctona (percentuale per ettaro stabilita dal L.R. 17/05/1994 N° 14 che stabilisce il carico per ettaro di fauna selvatica autoctona in n° 3 capi minimo) Di censire, per tenere sotto il diretto controllo il numero degli animali pericolosi per l'uomo, quelli dannosi per l'agricoltura e quelli nocivi all'equilibrio della biodiversità. L'obbiettivo, è di organizzare a priori un piano annuale di controllo e selezione anche nei periodi di caccia chiusa.                                                                  

Comma 2 L'ufficio di biodiversità di ogni regione dovrà provvedere ad emanare il piano faunistico venatorio del proprio territorio, con validità quinquennale, lo stesso dovrà attenersi a delle disposizioni ben precise.

a) Il territorio agro silvi pastorale destinato a protezione della fauna selvatica e pertanto bandito alla caccia non potrà superare il 15 per cento, in dette percentuali sono compresi tutti i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Per territorio di protezione si intende il divieto di abbattimento e cattura ai fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna e la sua riproduzione. Il territorio agro silvi pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima del 15 per cento a caccia riservata. I piani faunistici venatori devono comprendere le aree bandite alla caccia ed esclusivamente quelle zone di protezione destinate a rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica migratrice e stanziale,

b) ogni zona bandita alla caccia dovrà essere obbligatoriamente tabellata dalla regione con tabelle esenti da tasse.

c) L'identificazione delle zone in cui sono collocati gli appostamenti di caccia fissi.

d) I centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale ai fini di ricostituzione della fauna autoctona e di quelli privati in forma di aziende ove è anche consentito l'acquisto ai privati.

Comma 3 Il periodo di addestramento dei cani per le gare e l'allenamento è sempre possibile durante l’anno nelle aree non interdette all'attività venatoria, salvo nei mesi che vanno dal 01 marzo al 30 giugno in cui l’allenamento dei cani è concepibile la mattina dalle ore 07 alle 11 e il pomeriggio dalle ore 18 alle 20.

                                                           ART. 8

                                            Zona faunistica delle Alpi

Comma 1 Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina è considerato zona faunistica a sé stante. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1 emanano nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

Comma 2 Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti tasse.

 

                                                        ART. 9

                                    Esercizio dell'attività venatoria

Comma 1 L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggono i requisiti previsti dalla presente legge.

Comma 2 Costituisce esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con mezzi destinati allo scopo di abbattimento della fauna selvatica e ogni altro atto diretto alla cattura mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 11 quest'ultimi i soli autorizzati per abbatterla. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

Comma 3 a) Per la tutela delle caccie tradizionali regionali è consentita l'attività venatoria d'appostamento con il capanno, in forma vagante anche a più di due cacciatori in linea purché tra di loro mantengano una distanza di sicurezza non inferiore ai 90 ml, inoltre è consentita per due sole volte a settimana la caccia e la cattura dei richiami vivi nei roccoli già esistenti, detti giorni vengono prestabiliti anticipatamente dalla regione. Chiunque può richiedere alla regione l'autorizzazione formale per poter edificare delle nuove strutture.

b) La caccia è inoltre consentita con i mezzi dell'Arco e per la sola caccia alla Lepre e al coniglio anche con l'ausilio dei cani di razza levrieri, con il Furetto nelle Zone Scia rose o pietrose.

Comma 4 Per la caccia con il Falco vedasi le allegate disposizioni: (Licenza per la Caccia con il falco)

Comma 5 La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata, quella ferita può essere dal medesimo cacciatore curata quest’ultimo può richiederne l'adozione definitiva con l'inanellamento non invasivo all'ufficio regionale preposto. Gli uccelli curati e salvati dopo l'inanellamento possono essere usati come richiami vivi dal suo possessore.

Comma 6 Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica proveniente da allevamenti d'impresa privata.

                                                           ART 10

                                                   Licenza di caccia

Comma 1 La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

Comma 2 L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il 16 anno di età, per questi è d'obbligo il formale consenso di un genitore.

Comma 3 Può esercitare la caccia chi sia munito della licenza di porto di fucile per uso caccia e p.d.a. rinnovato di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimale di 1000.000 di euro per ogni persona danneggiata, per un massimale di 250.000 euro per danni a persone e cose e di euro 100.000,00 per invalidità permanente.

Comma 4 L'attività venatoria è consentita su tutto il territorio nazionale, il cacciatore può praticarla parzialmente con il pagamento della sola licenza della regione dove risiede o praticarla a livello nazionale (turismo venatorio) con il pagamento di più licenze regionali.

Comma 5 La licenza regionale per la caccia alla migratoria e stanziale di Euro 50,00 dà diritto al cacciatore di poter prelevare in tutta la regione e nell'arco temporale dell'anno venatorio, le specie di selvaggina migratoria e stanziale che consente il Calendario venatorio nazionale.

Comma 6 La licenza regionale per la caccia ai mammiferi e ungulati è di Euro 100,00 dà diritto al cacciatore in possesso di cacciare quest'ultimi in tutta la regione o in forma singola o girata o in gruppo braccata, nell'arco temporale dell'anno venatorio. (hanno diritto esclusivo di cacciare sul territorio prescelto le squadre di cacciatori locali composte dal 90 per cento da residenti.)

Comma 7 Non vi sono limitazioni per il singolo cacciatore al numero di licenze regionali prescelte.

Comma 8 Le singole licenze specifiche per tipo di fauna vengono pagate con il relativo bollettino di conto corrente intestato alla regione dove si vuole cacciare, la semplice ricevuta di c.c. attesta la formale regolarità e dà diritto al cacciatore di svolgere la sua normale attività venatoria nella regione prescelta.

                                                           ART 11

                                Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

Comma 1 L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a tre colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6.

Comma 2 È consentito altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco (vedi l'allegato disposizioni per la caccia con il Falco).

Comma 3 I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

Comma 4 Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

Comma 5 Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

Comma 6 Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato per l'esercizio venatorio a portare piu' di un fucile, questi anche di diverso calibro, oltre le armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

                                                       ART 12

                                           Fondi vietati alla caccia

Comma 1 L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura non inferiore a metri 120, tale superficie viene conteggiata per rientrare nel 15 per cento delle aree di territorio agro silvi pastorale protetto.

Comma 2 Nei fondi sottratti all'attività venatoria è vietato a chiunque compreso il proprietario o il conduttore di esercitare la caccia fino al venir meno delle ragioni del divieto.

Comma 3 L'esercizio venatorio è comunque vietato a chiunque, in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto. I terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.

                                                         ART 13

                                           Riserve private di caccia

Comma 1 La regione su richiesta degli interessati può autorizzare una riserva di caccia privata.

Comma 2 Le riserve di caccia non possono occupare più del 15 per cento del territorio libero agro silvi pastorale di una regione.

Comma 3 La riserva di caccia si costituisce con un minimo di 400 ettari, (più terreni confinanti che possono essere accorpati con accordo formale tra privati fino al raggiungimento minimo dei 400 ettari). Le riserve sono aziende private o sociali con scopo di lucro, soggette al pagamento di una concessione.

Comma 4 a) I confini tra due riserve non possono essere uniti e continui, il confine tra due riserve confinanti deve obbligatoriamente trovarsi ad un minimo di cinquecento metri l'uno dall'altro così da creare tra le due riserve un territorio libero alla caccia. b) devono essere corredate da un programma di conservazione faunistico e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obbiettivo della biodiversità naturalistica e faunistica. In tali riserve la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio nazionale.

Comma 5 Nelle riserve private è obbligatorio fare dei piani di ripopolamento annuali, i proprietari sono autorizzati ad immettere sul loro territorio diversi tipi di fauna selvatica autoctona e in numero minimo di 3 capi per ettaro nei mesi che vanno da aprile a giugno. Nelle riserve è possibile alloggiare per cacciare a pagamento la fauna autoctona stanziale anche proveniente dal proprio allevamento e prelevare quella migratoria. Si può ricevere vitto alloggio, acquistare o consumare selvaggina.

Comma 6 Il ripopolamento della fauna autoctona effettuato dalla regione o da enti associativi e privati deve essere effettuato nei mesi primaverili e dopo la chiusura della caccia. L’introduzione della fauna oggetto di ripopolamento deve avere almeno il 25% di soggetti adulti atti a poter garantire la riproduzione naturale così da poter generare un aumento di selvatici in natura.

Comma 7 Nelle riserve private è possibile, se richiesto dalla regione, istituire degli avamposti per il recupero e l'inanellamento della fauna migratoria al fine dei censimenti scientifici.

                                                        ART 14

                                                     Allevamenti

Ogni privato cittadino, associazioni ornitologiche, possono allevare fauna selvatica di specie autoctone, di uccelli, anche a scopo di lucro, alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale dandone notizia alla regione che ne rilascia formale autorizzazione. Le specie autoctone, o qualsiasi specie di uccello usato come richiamo nella forma ancestrale o albine dovranno rispettare le vigenti leggi che regolano la detenzione. L’autorizzazione da parte della regione decade quando vi sono soggetti che pur appartenendo a specie autoctone da richiamo presentano mutazioni riconosciute da una selezione in cattività e non presenti in natura e come tali vanno considerati ornamentali e pertanto hanno il solo obbligo dell’anello inamovibile e del certificato di cessione.

                                                          ART 15

                                             Specie cacciabili e periodi

Comma 1 La commissione europea autorizza le singole nazioni ad aprire e chiudere la caccia per specie e in determinati periodi. La caccia in Italia apre la terza domenica del mese di agosto e chiude il giorno 27 del mese di febbraio. Per la sola specie (anatra Marzaiola) può esservi una deroga che va dal giorno 15 febbraio al giorno 10 del mese di marzo.

Comma 2 La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino ad una ora dopo il tramonto del sole, la caccia di selezione è consentita anche di notte con il riduttore di rumore e fino alle ore 00

Comma 3 Non è consentita la posta alla Beccaccia né al Beccaccino.

Comma 4 La caccia è consentita con i vari tipi di riduttori di rumore.

Comma 5 La caccia è sempre consentita anche nelle aree coperte di neve.

Comma 6 a) Le giornate di caccia settimanali sono quattro, più' tutti i giorni di festa nazionale che capitino di lunedì o di venerdì (giorni indicati di riposo venatorio).

b) Solo per i mesi di ottobre e novembre i cacciatori possono usufruire della quinta giornata integrativa del lunedi.

c) Il servizio del calendario venatorio nazionale è reso ed è visibile sul sito ufficiale (on line) del dipartimento nazionale per la biodiversità e della fauna selvatica.

Comma 7 I Giorni della settimana di lunedì e venerdì sono interdetti alla caccia; i giorni festivi anche se ricadenti di lunedì e di venerdì sono considerate giornate venatorie.

Comma 8 La caccia è consentita nei parchi naturali, regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle ZPS. SIC. AREE di natura 2000, nei Laghi, Fiumi, Saline, Stagni e nei parchi nazionali, in questi territori le attuali tabelle di divieto dovranno essere cambiate con la dicitura: area di tutela venatoria, (la dicitura tutela annulla quella di vietato) Le aree sopra elencate in precedenza con la legge 157 / 92 erano considerate vietate, con la presente legge diventano aree tutelate pertanto libere dal vincolo di divieto e possibili delle attività sul territorio tra cui quella venatoria e di pesca.

Comma 9 La caccia si intende consentita e praticabile su tutto il territorio nazionale libero dalle specifiche tabelle che ne vietano il suo esercizio, la tabella che indicherà il divieto assoluto porterà l’unica dicitura: Bandita la caccia, con questa dicitura l'attività venatoria è preclusa a chiunque.

Comma 10 Il Calendario dell’attività Venatoria Nazionale deve contenere i dati relativi alla data certa d'inizio e termine dell’attività venatoria in tutta Italia, è il regolamento formale relativo all'intera annata venatoria con le indicazioni obbligatorie sul numero massimo di capi da abbattere per giornata e per ogni singola specie prelevabile. Il calendario Venatorio nazionale è pubblicato e consultabile sul sito Web ufficiale del DIPARTIMENTO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA' NELLA GESTIONE DELLA CACCIA E DEL TERRITORIO. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito prelevare esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati.

Comma 11 Sono considerate specie nocive e pertanto la loro caccia è consentita tutto l'anno per 2 giorni a settimana dai selecontrollori, le seguenti specie: Mammifero carnivoro Volpe, (fauna autoctona) Mammifero Roditore Nutria, (fauna non autoctona) Uccelli specie: Tortora Bianca, dal collare, Piccione selvatico, Ghiandaia, Gazza, Cornacchia, Grigia, Gazza, Corvo, Cornacchia nera, Taccola, Gabbiano, Cormorano, (Pappagallo fauna non autoctona).

Comma 12 Specie cacciabili in appostamento fisso dalla terza domenica di agosto apertura della caccia al 30 settembre: Tortora selvatica, Colombaccio, Tortora bianca dal collare, Piccione selvatico, Ghiandaia, Gazza, Cornacchia Grigia, Gazza, Corvo, Cornacchia nera, Taccola, Gabbiano, Cormorano, le specie sopra elencate possono essere cacciate in forma vagante dal 17 settembre al 15 febbraio quelle dichiarate nocive possono essere cacciate tutto l'anno.

Comma 13 È consentito l'uso del cane in apertura esclusivamente per il ritrovamento e riporto dell'animale abbattuto, dal 01 Settembre esclusivamente per la caccia alla quaglia dal 17 settembre è consentito l'uso del cane per ogni tipo di caccia.

Comma 14 La quaglia è prelevabile dal 01 settembre al 30 ottobre in forma vagante con il cane. Dal 17 di settembre al 31 dicembre si può prelevare il Fagiano, la Starna, la lepre comune e lepre sarda, coniglio selvatico, Pernice rossa, Pernice Sarda, mini lepre.

Comma 15 dal 01 ottobre, al 31 dicembre Merlo, dal 01 ottobre al 30 dicembre Allodola, dal 01 ottobre al 10 febbraio Beccaccia, dal 15 settembre al 15 di febbraio nelle sole regioni del nord Veneto, Lombardia, Liguria, Piemonte, le specie Tordo bottaccio, Tordo Sassello, Cesena, Tordela, Fringuello, Storno, colombaccio, mentre nelle regioni del centro, sud, isole, la caccia alle specie: Tordo bottaccio, Tordo Sassello, Cesena, Tordela, Fringuello, Storno, colombaccio, apre il 01 Ottobre e termina il 27 Febbraio. Apre il 01 settembre e chiude il 30 gennaio la caccia alla Canapiglia, codone, Fischione, chiurlo, piviere, Germano Reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, mestolone, moriglione, moretta, beccaccino, Frullino, Peppola, Combattente, Pavoncella, Pittima reale, Ghiandaia.

Comma 16 Dal 15 agosto il Capriolo, dal 01 ottobre i mammiferi: camoscio alpino, cervo, daino, muflone, escluso il muflone sardo, lepre bianca dal 01 ottobre al 30 novembre pernice bianca, fagiano di monte, francolino, coturnice.

Comma 17 dal 01 settembre al 15 febbraio Cinghiale.

                                                       ART 16

                                    controllo della Fauna selvatica

Comma 1 Il Dipartimento regionale della biodiversità può emanare provvedimenti riguardanti il controllo della fauna selvatica anche nelle aree vietate alla caccia, quando questa risulta pericolosa per l'uomo, dannosa per l'agricoltura e per le altre specie di fauna, tale controllo viene esercitato dai cacciatori autorizzati tutto l’anno in modo selettivo e per specie.

Comma 2 Il dipartimento regionale di biodiversità organizza ogni anno e precisamente ogni 6 mesi un corso per controllare le specie nocive. Dopo aver frequentato il corso il soggetto selecontrollore (con relativo tesserino personale valido 1 anno e soggetto al rinnovo) è autorizzato a cacciare per due giorni fissi a settimana e per tutto l'anno solare esclusivamente le specie di fauna identificata come nociva per le altre specie di fauna o dannose per l'agricoltura. Possono essere abbattute esclusivamente qulle specie elencate nel tesserino che la regione ha l'obbligo di rilasciare e aggiornare ogni anno.

Comma 3 La fauna selvatica viva atta ai ripopolamenti può provenire da allevamenti nazionali oppure esteri. I permessi d'importazione possono essere rilasciati dalla regione a chi dispone di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatico, il fine è quello di poter avere adeguate garanzie per eventuali quarantene, e relativi controlli sanitari.

                                                            ART 17

                                         Reato di disturbo venatorio (Art. 660 Bis codice penale)

Comma 1 È punito con la reclusione a 6 mesi e con una sanzione amministrativa di 10.000,00 Euro chiunque ponga in essere atti di disturbo o di ostruzionismo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o pesca, o rechi molestie ai cacciatori e pescatori nel corso delle loro regolari attività. Se l'ostruzionismo è posto da più persone le stesse sono punite con la reclusione di 1 anno e con la sanzione amministrativa di Euro 15.000.00

                                                         ART 18

                                                         Divieti

Comma 1 La caccia è sempre vietata: nei parchi pubblici e privati, nei giardini comunali, nei parchi storici e archeologici, nei terreni adibiti ad attività sportive, ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché obbligatoriamente dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto di Bandita la caccia.

Comma 2 È vietato l'esercizio venatorio nelle Aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccetto quelle poderali e inter poderali.

Comma 3 E ‘vietato sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima; in caso di uso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed inter poderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stazzi, recinti, ed altre aree delimitate e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro- silvi pastorale.

Comma 4 Nei giorni non consentiti all'esercizio venatorio e nei territori banditi alla caccia il trasporto delle armi a bordo dei veicoli di qualsiasi genere è possibile ma dovrà avvenire esclusivamente con le armi scariche, smontate e in custodia.

Comma 5 E' vietato sparare da veicoli a motore natanti, quest'ultimi possono essere utilizzati esclusivamente per recuperare i capi di selvaggina abbattuta, per la messa in posa degli stampi e anatre da richiamo, è vietato sparare da aeromobili, cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici in funzione, usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico , elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono.

Comma 6 È vietato cacciare negli specchi d' acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca quando il possessore le circondi con tabelle, esenti tasse, indicanti il divieto ( Bandita la caccia).

Comma 7 È vietato usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio, o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti, o congegni similari, fare impiego di civette vive, usare armi da sparo impostate con scatto provocato dalla preda, fare impiego di balestre.

Comma 8 È Vietato vendere rete per uccellagione e produrre per vendere e detenere trappole per la fauna. Rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge.

Comma 9 È vietato l'uso del segugio per la caccia al camoscio.

Comma 10 La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza minima di 350 metri in linea d'aria dagli stessi.

                                                           ART 19

     Licenza di porto di fucile per uso di caccia, abilitazione, turismo venatorio

Comma 1 La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata al richiedente che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, con la firma di assenso di uno dei genitori e in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

Comma 2 Può liberamente cacciare nel territorio libero e riservato qualsiasi cacciatore dell'unione europea che abbia i requisiti richiesti dalla presente legge. (Porto d'armi del suo paese valido, “con relativa tassa pagata,” assicurazione obbligatoria valida per tutto il territorio europeo e la relativa tassa regionale pagata con c.c. (licenza della regione dove si vuole cacciare.)

Comma 3 nei primi dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciata da almeno due anni.

Comma 4 Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame pubblico innanzi ad una commissione regionale composta da esperti qualificati.

Comma 5 Gli uffici regionali della biodiversità dovranno stabilire le modalità per lo svolgimento dell'esame nazionale uguale in tutte le regioni e riguarderà esclusivamente nozioni delle seguenti materie: a) legislazione venatoria, b) riconoscimento delle specie cacciabili, c) armi e relativa legislazione, e) ambiente e salvaguardia della produzione agricola, f) norme di pronto soccorso. L'abilitazione è concessa se il giudizio della commissione è favorevole.

Comma 6 Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia con l'uso dell'arco.

Comma 7 Per le manifestazioni e l'esercizio della caccia mediante il Falco si applicano le disposizioni allegate alla presente legge.

                                                        ART 20

   Tasse per il rilascio e il rinnovo del porto d'armi, per le concessioni regionali

Comma 1 La licenza di porto d'armi è personale viene rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza, essa ha la durata di cinque anni e va rinnovata ogni anno previo pagamento della tassa di concessione. La tassa non è dovuta qualora non si usufruisca della licenza durante l'anno.

Comma 2 Le regioni per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge sono autorizzate ad istituire una tassa regionale sulle concessioni delle licenze e per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, ai sensi dell'art.3 della legge 16 maggio 1970 n° 281 e successive modifiche, inoltre può richiedere una tassa speciale per poter fare cacciare nei parchi e aree tutelate ricadenti nel proprio territorio.

Comma 3 La tassa sulla concessione della licenza regionale, è soggetta al rinnovo annuale quest'ultima non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. All' accertamento, alla liquidazione, ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.

Comma 4 Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le riserve private di caccia. Sono soggetti a tasse regionali.

                                                        ART 21

      Responsabilità civile per danni causati dalla fauna selvatica, risarcimento

Comma 1 Per quanto riguarda tutti i territori tutelati o interdetti alla caccia, la responsabilità verso cose e terzi per i danni causati dalla propria fauna selvatica spetta esclusivamente a chi ne ha la formale gestione con concessione. Possono richiedere la concessione per la gestione di dette aree: le regioni, gli Enti pubblici o privati, le Associazioni ambientaliste, Associazioni animaliste, Associazioni venatorie, le società private.

Comma 2 Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni all'ente o al privato che gestisce l'area di cui ne è parte il terreno danneggiato, dopo le relative verifiche mediante sopralluogo e ispezioni, entro i 180 giorni successivi l'ente o il privato dovrà procedere alla liquidazione.

                                                         ART 22

                           Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile sono tenute a versare annualmente al fondo di garanzia per le vittime della caccia un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata annualmente con decreto del ministro dell'agricoltura nel limite massimo del 6%.

                                                          ART 23

                 Lavorazione e Commercializzazione della Fauna selvatica

Comma 1 Gli allevamenti insieme alla caccia di selezione permettono di prelevare gli animali scegliendo la specie secondo la stagione. Ogni singolo privato può richiedere alla regione l'autorizzazione per creare una filiera di lavorazione carni proveniente da fauna selvatica, in queste aziende si possono macellare cinghiali, ungulati e lavorare le carni al fine di creare prodotti finiti atti ad una loro commercializzazione.

                                                           ART 24

                                               Vigilanza e suoi poteri

Comma 1 Il controllo sul territorio di chi esercita la caccia e la vigilanza della presente legge è affidata esclusivamente alle forze dell'ordine dei carabinieri forestali e alla polizia provinciale. Gli stessi possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti all’attività venatoria, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, il contrassegno dell'assicurazione e la relativa licenza regionale quest’ultima rilasciata dalla regione dove si sta cacciando, nonché il controllo della fauna selvatica abbattuta o catturata.

                                                            ART 25

                                                            C.I.A.C

Comma 1 La Confederazione Italiana delle Associazioni dei Cacciatori è una istituzione indipendente, ha personalità giuridica di diritto, possiede un efficiente e stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici, è riconosciuta dalla presente legge quale unico interlocutore con lo Stato, con le regioni, con il ministero dell'agricoltura, quello della transizione ecologica e il dipartimento per la biodiversità.

Comma 2 La Confederazione italiana delle associazioni dei cacciatori è sottoposta alla vigilanza del ministero dell'Agricoltura che ne vigila lo Statuto e le eventuali modificazioni.

Comma 3 Tutte le singole associazioni venatorie istituite con atto pubblico presenti e future hanno il diritto di potersi unire con formale affiliazione alla Confederazione nazionale, usare i propri servizi e proporsi a livello locale in rappresentanza della confederazione con la propria esperienza di interesse tecnico venatorio.

Comma 4 La Confederazione Italiana delle associazioni dei cacciatori ha come proposito la tutela della caccia e la difesa della categoria dei cacciatori, inoltre ha finalità sportive, ricreative e tecnico venatorie, è organo di partecipazione inscindibile nella gestione della biodiversità a livello locale, regionale e nazionale, è riconosciuta dalla presente legge e avrà diritto ai finanziamenti e ai vari contributi annualmente stanziati.

Comma 5 Sarà riconosciuta dalla presente legge e avrà diritto ai finanziamenti e vari contributi, la confederazione o l’associazione che ha il maggiore numero di partecipanti cacciatori iscritti.

                                                        ART 26

 Abrogazione delle norme a favore delle associazioni animaliste e ambientaliste

Comma 1 La presente legge abroga tutte le norme stabilite precedentemente a favore delle associazioni animaliste e ambientaliste derivanti dalle tasse pagate dai cacciatori, tra queste: l'esonero al pagamento degli oneri di spese di giudizio e vari finanziamenti e contributi.

Comma7 Contributi dello stato da definirsi annualmente alla C.I.A.C. Confederazione Italiana delle Associazioni dei Cacciatori.

                                                        ART 27

                                                       Sanzioni

Comma 1 Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) Sanzione di Euro 10.000,00 a 25.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura generale e la data di apertura, oltre alla revoca della licenza per un periodo di 5 anni.

b) Sanzione di Euro 20.000 a 40.000,00 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli particolarmente protetti.

c) Sanzione di euro 2.000,00 a 10.000,00 per chi esercita la caccia nelle aree interdette con tabelle esposte portante la dicitura: Bandita la caccia.

d) Sanzione di euro 15.000,00 a 30.000,00 per chi esercita L'uccellagione.

E) Sanzione di Euro 1000,00 a 2.000,00 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio.

F) Sanzione di Euro 1000,00 a 2.000,00 per chi cattura esemplari appartenenti alla fauna non contemplata nelle disposizioni annuali venatorie nazionali.

G) Sanzione di Euro 1000,00 a 1.500,00 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza obbligatoria assicurativa.

H) Sanzione di Euro 1000,00 a 1500,00 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governative e regionali.

I) Sanzione di Euro 500'00 a 1000,00 per chi esercita la caccia senza autorizzazione nelle Riserve private.

L) Sanzione di Euro 1000,00 a 5.000,00 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti.

M) Sanzione di Euro 1.000,00 a 2.500,00 per chi si avvale di richiami non autorizzati.

N) Sanzione di Euro 100,00 a 150,00 per chi anche se munito non esibisce i documenti che autorizzano la regolarità per l'attività venatoria.

O) Sanzione di Euro 50,00 a 150 per chi nell'attività di caccia non raccoglie i bossoli.

P) Sanzione di Euro 1000,00 a 3000,00 per chi fa la posta alla Beccaccia e al Beccaccino.

Q Sanzione di Euro 100,00 a 200,00 a chiunque venga trovato in possesso di richiami vivi non inanellati con anelli in acciaio inamovibili.

R Sanzione di Euro 500,00 a 1000,00 al Tassidermista che non denuncia alle autorità competenti la richiesta d' impagliare trofei o imbalsamare specie protette.

S Sanzione di Euro 150,00 a 300,00 a chi commette i reati all'Art.18 comma 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

T Sanzione di Euro 1000,00 a 2000,00 per chi preleva nidi sia in forma embrionale cioè uova, che nidiacei.

U Sanzione di Euro 500 a 1500 per chi usa richiami vivi non identificabili.

È abrogata la legge n. 157/92 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Alla presente legge si allegano le disposizioni che regolano la caccia con il Falco.

Redatta dal Presidente Nazionale del

MOVIMENTO SCELTA ETICA

Paolo De Masi

 

 

 

 

  1. PremessaLa caccia fà parte delle nostre tradizioni culturali e deve beneficiare di misure che ne salvaguardino la sua esistenza e proseguimento. Il Movimento Scelta Etica non accetta preconcetti, e persecuzioni a cui il mondo venatorio e' sottoposto da troppi anni e soprattutto da' parte dei media politicizzati che impropriamente avanzano delle vere e proprie maldicenze solo per il loro rendiconto politico senza dare la possibilità di poterci esprimere con un nostro legittimo contraddittorio. La storia insieme alle nostre tradizioni ci insegna, che i primi ambientalisti e e paladini del patrimonio ambientale siamo insieme agli agricoltori proprio noi cacciatori. Questo dimostra quanto sia correlata una corretta gestione del territorio, con il prelievo oculato e responsabile. Pertanto si sente il bisogno di cambiare la 157 /92 una legge vecchia che ormai non ci rappresenta piu' e che non sa' dare risposte giuste ai problemi attuali.Inserire nella nuova regolamentazione venatoria l'elenco della fauna in abbondante soprannumero, quella pericolosa per le persone e quella che arreca seri danni all'agricoltura. (vedi Lupi, Orsi, Cinghiali. Storni.) questa sarà oggetto di selezione programmata al fine di riequilibrare la Biodiversita' in tutte le zone interessate, perchè dobbiamo tutelare si l'economie ma' soprattutto in primis l'incolumità dei cittadini.
  2.  ALCUNE NOVITA' NELLA BOZZA DI LEGGE DEL M.S.E.
  3. 1 - DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA BIODIVERSITA'.
  4. Redatta e studiata sulle basi dettate dall'Unione Europea e già in precedenza recepita dalle altre nazioni quale: la Spagna la Francia ,la Germania, i Paesi Bassi, e la maggiore parte delle nazioni dell'UE.
  5. Nuova figura Statale, per la gestione della bio diversità della caccia e della Fauna selvatica, che va'a sostituire tutti gli organi istituzionali che rappresentano oggi la legge 157 /92 a livello Nazionale e Regionale.
  6. L'Unione Europea riconosce al DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA BIODIVERSITA' le funzioni che debbono avere i Cacciatori riconoscendone i ruoli in materia di Ambiente, di elaborazione di piani di caccia, di regolazione della selvaggina e degli Organi di controllo dando a loro una nuova figura quella di ECOCACCIATORE.
  7. Il nuovo organo di consulenza di questo Ministero sarà:
  8. Il dipartimento Nazionale della Biodiversità 
  9. Questo Organo è chiamato ad esprimere nel Consiglio  Nazionale pareri, al fine di individuare i provvedimenti più opportuni per preservare la Fauna, sviluppare il patrimonio Venatorio e per migliorare le condizioni di esercizio della Caccia nel rispetto della Biodiversita'. Esso deve tenere conto di tutte le relazioni semestrali redatte dalle singole Agenzie regionali della caccia dell'Ambiente e della fauna, si riunirà due volte l'anno, al fine di poter operare nel meglio e poter cosi emanare entro il mese di giugno il Calendario Venatorio Nazionale,Regionale  che indichi le date certe di apertura e chiusura della Caccia in tutta Italia, (solo in alcune Regioni specifiche questa puo' variare ) oltre che indicare tutte le specie cacciabili e quelle maggiormente protette.
  10. All'Agenzia Nazionale per la Biodiversità  e per il prelevamento della Fauna Selvatica sono conferiti i compiti di Organo Tecnico Scientifico Consuntivo locale, per tutto quello che concerne l'applicazione della presente Legge.
  11. ( Sostituzione all'I.S.P.R.A, E AGLI A.T.C. e di tutti gli altri attuali organi di gestione  venatoria
  12. UFFICIO REGIONALE DELLA BIODIVERSITA'. 
  13. perano Regno unito, Svezia, Francia,(oltre 60 ) e Danimarca. Analizzando i dati relativi agli uccelli cacciabili nell'Area Mediterranea secondo l'allegato B della direttiva Uccelli, si nota la grossa differenza  trà la nostra realtà e quella Francese.
  14. Il documento Key conceps all'Art. 7 della direttiva stabilisce le varie fasi biologiche di tutte le specie Stato per Stato, a cui le nostre Regioni in mancanza di indicazioni chiare da parte dell'amministrazione centrale dovranno attenersi.
  15. L'EUROPA PERMETTE, QUESTI PERIODI , QUESTE SPECIE CACCIABILI E QUESTA ETA' PER POTER OTTENERE LA LICENZA DI CACCIA.  
  16. Indagine sulla situazione collegata alla legislazione vigente nei Paesi della U.E, in merito all'eta' venatoria ( in pratica sono piu' di 2.500.000 i nostri concittadini europei che vanno a caccia almeno dall'età di 16 anni ) alle specie cacciabili e ai periodi di caccia.
  17. Si sappia che in Finlandia ( 307.193 cacciatori,non esiste limite di eta'per la licenza di caccia ( che si consegue per esame ) e la caccia e' aperta tutto l'anno con delimitazioni specie per specie .
  18. IL Colombaccio, ad esempio, e' cacciabile dal 10 Agosto al 30 Aprile, il Fagiano, Lepre, e Tetraonidi fino al 28 Febbraio. Si caccia anche il Lupo. 
  19. In Belgio la stagione di caccia si apre il 10 Luglio. In Norvegia l'eta' venatoria e' di 16 anni, con possibilità di dare l'esame di cacciaa partire da 14 anni.
  20. Per molte specie oggetto di caccia, la stagione si prolunga fino al 28 di Febbraio per la Lepre e per alcune anatre al 31 di Marzo.
  21. In Norvegia il Cinghiale si puo' Cacciare tutto l' anno. 
  22. In Svezia 290.000 Cacciatori la situazione della stagione di caccia è analoga, con punte fino al 30 Aprile. 
  23. In Estonia alcune specie si cacciano tutto l'anno.
  24. In Lettonia la stagione di caccia ad alcune specie e' aperta tutto l'anno, ad altre fino al 31 Marzo altre fino al 30 Aprile.
  25. In Inghilterra 627.000 cacciatori, chiunque puo' usare il fucile da caccia alla presenza e sotto la responsabilità di un tutore titolare di licenza. 
  26. In Islanda 300.000 cacciatori si va' a caccia a 16 anni.   
  27. In Polonia la stagione di caccia si protrae fino al 28 Febbraio.
  28. In Francia 1300.000 cacciatori le specie cacciabili sono 60 ben 30 piu' dell'Italia.
  29. In Francia l'eta' per la licenza è di 15 anni accompagnati, ed è libera da  16.
  30. Nuova figura Giuridica Nazionale
  31. Nuova figura Giuridica Regionale.  
  32. Introduzione del Reato di disturbo Venatorio
  33. Aumento delle specie Cacciabili . 
  34. Pagamento in conto corrente
  35. Abolizione Tesserino Venatorio.
  36. Calendario Venatorio Nazionale. 
  37. Calendario Nazionale con apertura della Caccia la terza domenica di Agosto di ogni anno in tutta Italia e per specie.
  38. Chiusura della caccia al 28 febbraio data quest'ultima prorogabile per specie di passo e Specie Nocivi. 
  39. Abolizione dei giorni di silenzio venatorio. 
  40. La giornata Venatoria si intende aperta un'ora prima del sorgere del sole e si  chiude un'ora dopo il calare del sole.
  41. La caccia si intende  praticabile su tutto il Territorio Nazionale.  
  42. VENGONO SOSTITUITE LE DICITURE AREE VIETATE IN AREE TUTELATE  

                     IL NOSTRO PROGRAMMA PER UNA CACCIA ECOSOSTENIBILE 

                                                   BOZZA DI LEGGE

               REDATTA E PRESENTATA DAL MOVIMENTO POLITICO DEI CACCIATORI

                                           ALLE ISTITUZIONI DI GOVERNO 

Digitalizzato 20170804

 

 DI AVVENUTA ADESIONE